Condizioni di vendita

ALBIF 2000, Condizioni generali per la consegna di prodotti in ferro e acciaio

Introduzione

1)
Le presenti condizioni costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita di beni stipulati dal Venditore. Condizioni incoerenti proposte dall'Acquirente negli ordini o in altro modo non avranno alcun effetto.
Aggiunte e modifiche alle presenti condizioni sono valide solo se concordate per iscritto dal Venditore e dall'Acquirente.

2)
Salvo diversa indicazione, le offerte scritte sono vincolanti 14 giorni dalla data di emissione.

3)
Se un'offerta, un ordine o una conferma d'ordine sono stati fatti o dati per iscritto, gli accordi collaterali al contratto non sono vincolanti finché non sono stati confermati per iscritto.

 

Consegna

4)
Se sono stati concordati termini di consegna, questi devono essere interpretati in conformità agli INCOTERMS in vigore alla data del contratto. Se non sono stati concordati termini di consegna specifici, si applica il termine "Ex Works".

5)
Per quanto riguarda le consegne di merci non immagazzinate dal Venditore, quest'ultimo, se non diversamente concordato, avrà il diritto di effettuare consegne in eccesso o consegne in difetto secondo la prassi generalmente applicata nel settore dell'industria svedese per la categoria di merci in questione.

 

Informazioni sui prodotti, ecc.

6)
Le dichiarazioni contenute nelle informazioni sui prodotti o nei listini prezzi sono vincolanti solo se espressamente
riformulate nel contratto. Il Venditore non garantisce l'idoneità della merce per un particolare scopo, salvo che non sia stato espressamente concordato per iscritto.

7)
Se non diversamente concordato, i campioni forniti sono da considerarsi campioni tipo e non si promette la completa conformità della merce consegnata ai campioni.

 

Disegni e documenti tecnici

8)
Tutti i disegni e i documenti tecnici forniti da una parte all'altra rimarranno di proprietà della parte fornitrice e non potranno essere utilizzati, riprodotti o divulgati a terzi in modo improprio dalla parte ricevente.

 

Ispezione

9)
Prima della consegna, il Venditore ispezionerà la merce per verificare la conformità al contratto. Qualsiasi prova, ispezione o documentazione richiesta dall'Acquirente dopo la conclusione del contratto sarà a carico dell'Acquirente, se non diversamente concordato. L'Acquirente dovrà ispezionare la merce al momento della consegna, come previsto dalla Clausola 17.

 

Tempi di consegna

10)
Se un termine di consegna è indicato come un periodo determinato, tale periodo si considera iniziato alla data del contratto.

 

Ritardi nella consegna

11)
Se il Venditore o l'Acquirente ritiene di non poter rispettare il termine concordato per la consegna o il ricevimento della merce, o se appare probabile un ritardo, dovrà, entro un termine ragionevole, darne comunicazione all'altra parte (avviso di ritardo), indicando quando si può prevedere la consegna o il ricevimento della merce.

12)
Se un ritardo notificato o effettivo nella consegna della merce o di parte della merce è imputabile al Venditore e se, come il Venditore ha compreso o avrebbe dovuto comprendere, tale ritardo causerebbe all'Acquirente notevoli inconvenienti, l'Acquirente avrà il diritto di annullare il contratto relativamente alla merce la cui consegna è ritardata, dandone comunicazione scritta al Venditore. Se il Venditore ha avvisato del ritardo, l'Acquirente dovrà esercitare il diritto di recesso entro dieci giorni dal ricevimento di tale avviso; in caso contrario, il termine indicato nell'avviso sarà considerato come un nuovo termine di consegna concordato. Se non è stato dato alcun preavviso, il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro dieci giorni dal termine di consegna concordato.

13)
Se un ritardo notificato o effettivo nella consegna della merce o di parte della merce è imputabile all'Acquirente, il Venditore ha il diritto di prorogare il termine di consegna per un periodo ragionevole in considerazione delle circostanze. Se il ritardo, come l'Acquirente ha compreso o avrebbe dovuto comprendere, causa al Venditore
disagi materiali, il Venditore avrà il diritto di annullare il contratto in relazione ai beni la cui consegna è ritardata, dandone comunicazione scritta all'Acquirente. Se l'Acquirente ha notificato il ritardo, il Venditore dovrà esercitare il diritto di recesso entro dieci giorni dal ricevimento della notifica. Se non è stato dato alcun preavviso, il diritto di recesso sarà esercitato entro dieci giorni dal momento concordato per la consegna.

14)
Se la consegna non può essere effettuata al momento stabilito per motivi imputabili all'Acquirente, quest'ultimo sarà comunque tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di pagamento come se la consegna fosse stata effettuata. Il Venditore provvederà al deposito
della merce a rischio e spese dell'Acquirente. Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore assicurerà la merce a spese dell'Acquirente.

15)
Se la merce in ritardo si riferisce a merce già consegnata, o a merce da consegnare successivamente, in modo tale che la parte che ha il diritto di recedere dal contratto subirebbe un grave inconveniente se dovesse in parte attenersi all'acquisto, il contratto può essere annullato nella sua interezza da tale parte.

16)
In caso di ritardo nella consegna della merce, la parte che ha causato il ritardo è tenuta al risarcimento dei danni o alla liquidazione dei danni solo nella misura concordata dalle parti per iscritto. Tuttavia, questa limitazione non si applica alla parte che si è resa colpevole di grave negligenza.

 

Rivendicazioni

17)
Una volta consegnata la merce, l'Acquirente dovrà verificarla secondo le modalità previste dalla buona prassi commerciale. I reclami relativi a eventuali difetti della merce dovranno essere presentati per iscritto, specificando la natura e l'entità del difetto. I reclami dovranno essere presentati entro un termine ragionevole dal momento in cui l'Acquirente ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire il difetto. La responsabilità del Venditore è limitata ai difetti per i quali le richieste di risarcimento in conformità alle disposizioni di cui sopra sono presentate entro un anno dalla consegna. I reclami relativi a qualsiasi difetto della merce causato da danni durante il trasporto effettuato da un vettore indipendente devono essere indirizzati direttamente al vettore in conformità con i termini e le condizioni applicabili al trasporto e, se il danno si è verificato quando il Venditore si è assunto il rischio della merce, anche al Venditore in conformità con il paragrafo precedente.

Le disposizioni di cui sopra relative ai vizi della merce valgono anche per quanto riguarda le quantità mancanti.

 

Rimedi in caso di difetti o carenze

18)
Se la merce consegnata presenta un vizio per il quale il Venditore è responsabile e per il quale è stato presentato un reclamo in conformità alle disposizioni dell'articolo 17, il Venditore dovrà, a proprie spese e con la tempestività richiesta dalle circostanze, a propria scelta, ma dopo aver consultato l'Acquirente, eliminare il vizio (ad esempio mediante riparazione o rilavorazione), ridurre il prezzo in proporzione al vizio o consegnare merce nuova e priva di vizi in cambio della merce difettosa. Il Venditore si farà carico dei costi di trasporto necessari, ma non delle spese sostenute per lo smontaggio, l'installazione o la lavorazione, se non diversamente concordato.

Se il Venditore non adempie ai suoi obblighi in conformità con le disposizioni del primo paragrafo della presente sezione, l'Acquirente ha il diritto, dopo la notifica scritta al Venditore, ma non subordinato al suo consenso, di rimediare egli stesso alla colpa e di ricevere dal Venditore un indennizzo giustificabile in relazione ad essa, o, se tale rimedio è impossibile e la colpa è sostanziale, di annullare il contratto per quanto riguarda i beni difettosi. Se la merce difettosa si riferisce a merce già consegnata, o a merce da consegnare successivamente in modo tale che l'Acquirente subirebbe un inconveniente materiale se fosse parzialmente a favore dell'acquisto, l'Acquirente può recedere dal contratto nella sua interezza.

Oltre ai rimedi espressamente previsti dal contratto o dalle presenti condizioni, non è possibile invocare altri rimedi in caso di difetti della merce. Il Venditore non è responsabile dei danni diretti o indiretti o delle perdite subite in conseguenza di un difetto della merce. Tuttavia, questa limitazione della responsabilità del Venditore non si applica se il Venditore è colpevole di grave negligenza.
Le disposizioni di cui sopra relative ai difetti della merce si applicheranno anche, nelle loro parti rilevanti, alle mancanze di quantità.

 

Motivi di esonero dalla responsabilità (forza maggiore)

19)
Il Venditore e l'Acquirente non hanno il diritto, l'uno nei confronti dell'altro, di appellarsi alla negligenza nell'adempimento del contratto, se tale adempimento è reso sostanzialmente difficile da un'azione sindacale, o da circostanze al di fuori del controllo della parte che non potevano essere previste al momento della stipula del contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guerra, mobilitazione, disordini politici, interventi governativi di vario tipo, restrizioni valutarie, incendi, cause di forza maggiore, mancanza di energia, interferenze con i trasporti, guasti operativi di ampia portata o rottamazione sostanziale di merci da parte di una parte, o da prestazioni carenti da parte di subfornitori a causa di qualsiasi circostanza di cui alla presente sezione.

Se una parte non ha immediatamente notificato per iscritto all'altra parte che si è verificata una tale circostanza, non ha il diritto di ricorrere a tale circostanza come motivo di esonero dalla responsabilità. Se una delle circostanze di cui alla presente sezione ha come conseguenza che il contratto non può essere adempiuto entro un termine ragionevole, una delle parti ha il diritto di recedere dal contratto per iscritto nella misura in cui non sia stato adempiuto. Se, in tal caso, l'Acquirente recede dal contratto, il Venditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per l'adempimento degli obblighi di consegna fino al momento della risoluzione del contratto, ma non per quanto può guadagnare nel corso della sua attività.

 

Violazione di diritti di terzi

20)
Se la merce viene consegnata in conformità a disegni, modelli o altri schemi presentati dall'Acquirente, o in conformità a prescrizioni di analisi o descrizioni fornite da quest'ultimo, l'Acquirente dovrà risarcire il Venditore per qualsiasi violazione di diritti di terzi, quali brevetti, schemi o marchi.

 

Strumenti e modelli

21)
Le riparazioni di strumenti e modelli, appartenenti all'Acquirente e in custodia al Venditore, saranno a carico dell'Acquirente, se tali riparazioni sono causate da usura o da motivi non imputabili al Venditore.

Il Venditore è responsabile della conservazione di tali strumenti e modelli durante il periodo di consegna concordato. Se rimangono al Venditore dopo il periodo di consegna, il Venditore li conserverà a spese dell'Acquirente, salvo diverso accordo. La conservazione di tali strumenti e modelli è a rischio dell'Acquirente. Dopo tre anni dal completamento della consegna della merce, il Venditore ha il diritto - dopo la notifica scritta all'Acquirente - di scartare o restituire tali strumenti e modelli, se non diversamente concordato. Il trasporto di tali strumenti e modelli sarà effettuato a rischio e a spese dell'Acquirente. Il termine "strumenti e modelli" in questo contesto include altre attrezzature necessarie per la produzione della merce e appartenenti all'Acquirente.

 

Cancellazione

22)
L'Acquirente non può, senza il consenso del Venditore, annullare le consegne concordate.

 

Mantenimento del titolo

23)
Il Venditore si riserva la proprietà della merce consegnata fino al completo pagamento della stessa.

 

Pagamento

24)
Gli importi in ritardo di pagamento daranno diritto al Venditore di addebitare all'Acquirente gli interessi. Tali interessi saranno calcolati su base giornaliera sull'importo in sospeso dalla data di scadenza fino al pagamento, a un tasso del 6% superiore al tasso ufficiale Repo della Banca Centrale Europea.

 

Legge applicabile

25)
Il contratto è disciplinato dalla legge svedese, con esclusione delle norme sui conflitti di legge e della legge sulla vendita internazionale di beni (1987:822).

 

Controversie

26)
Eventuali controversie saranno risolte mediante arbitrato a Stoccolma, Svezia, in conformità alle disposizioni della legge svedese sull'arbitrato. Tuttavia, ciascuna delle parti può avviare un'azione legale contro l'altra in un tribunale competente per la riscossione di somme di denaro indiscutibilmente dovute ed esigibili ai sensi del contratto.

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